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  1. 23 nov 2017 · L'istituto della revisione del prezzo dell'appalto, disciplinato dall'art. 1664 c.c., si applica integralmente anche agli appalti di servizi, e quindi la revisione deve essere riconosciuta solo nel caso di variazioni dei costi superiori al decimo del prezzo pattuito, e deve essere accordata solo per la differenza che ecceda il decimo.

  2. 14 mar 2022 · L’art. 1664 c.c. dispone che, in questi casi, la parte interessata potrà chiedere la revisione del prezzo, ma solamente per quella parte che eccede la percentuale su indicata. Ciò significa che non può essere occasione per rimettere in discussione l’intero contratto.

  3. La clausola con la quale si escluda, in deroga all’art. 1664 c.c., il diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera (cosiddetto appalto “a forfait”) non comporta alcuna alterazione della scrittura ovvero della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, m...

  4. Nei casi di onerosità sopravvenuta nel contratto di appalto, il Codice civile offre alle parti il rimedio della revisione del prezzo dell’appalto (art. 1664, comma 1 c.c.).

  5. 10 gen 2020 · In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al “quantum” della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell’amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell...

  6. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili (1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, lappaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

  7. Infatti l’art. 1664 c.c., nel dettare una regola speciale rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, contiene un rimedio conservativo del contratto, a differenza dell’art. 1467 c.c. che prevede un rimedio caducatorio dell’accordo tra le parti.