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27 mar 2024 · I creditori del mandatario non hanno il diritto di perseguire i beni acquistati da lui in nome proprio in esecuzione del mandato giacché detti beni appartengono al mandante e non al mandatario. Le limitazioni poste all'applicazione della regola a protezione della buona fede.
Art. 1707 codice civile: Creditori del mandatario. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero ...
27 mar 2024 · L'art 1721 riconosce a ogni mandatario, senza distinzione tra mandato civile e commerciale, il privilegio sulle cose del mandante che detiene per l'esecuzione del mandato; il diritto di ritenzione sulle cose soggette al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito con la facoltà di farle vendere con le norme stabilite per ...
Gennaio 28, 2022 - Art. 1707 - Codice Civile: Creditori del mandatario - I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio (1706), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa (2704 ...
10 gen 2020 · I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [ 2704 ] anteriore al pignoramento, ovvero trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritt...
12 feb 2014 · I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in […]
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio(1), purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data ce