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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1546 Codice Civile. Responsabilità per debiti ereditari. Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari.

  2. Il coerede che alieni la sua quota di eredità rimane sempre coerede, e come tale responsabile per i debiti ereditari, in solido con il compratore quando la responsabilità di quest'ultimo non sia esclusa da patto contrario a norma dell'art. 1546 c.c.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1546. (Responsabilita' per debiti ereditari). Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1546 - Codice Civile: Responsabilità per debiti ereditari - Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).

  5. In tema di locazione, il diritto del conduttore al mantenimento da parte del locatore del buono stato locativo della cosa permane per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino a che permane l'illecito dal quale sorge l'obbligo della riparazione. ( Cassazione civile, Sez.

  6. Codice Civile > Articolo 1546 - Responsabilita' per debiti ereditari. Libro Quarto. Titolo III. Capo I. Sezione IV. Articolo 1546. Vigente al 19/4/1942. Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari. « Articolo 1545. Articolo 1547 »

  7. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1526 Codice Civile. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore (1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [ 176 disp. att.] (2). Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino ...