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  1. 27 mar 2024 · 1725 cod. civ. stabilisce che: “La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”.

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1725. (Revoca del mandato oneroso). La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

  3. 27 mar 2024 · L'art. 1723 si occupa del mandato cosiddetto irrevocabile e contempla due casi che si distinguono per la diversa causa della irrevocabilità. Primo caso: il mandante può obbligarsi a non revocare il mandato.

  4. www.altalex.com › documents › newsDel mandato - Altalex

    29 gen 2022 · Disposizioni generali. Art. 1703. Nozione. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. _______________ Cfr. Voce "Mandato",...

  5. Art. 1725 c.c. (Revoca del mandato oneroso) La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

  6. L'articolo 1725 del codice civile regola le conseguenze della revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare. Il mandante deve risarcire i danni al mandatario, salvo casi di giusta causa, e il mandato a tempo indeterminato si estingue con la scadenza del termine o del giudice.

  7. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.