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La cessione del credito è disciplinata dall’art. 1260 c.c. e seguenti. La legge stabilisce che i crediti siano liberamente trasferibili senza necessità di consenso del debitore. I limiti di cedibilità sono stabiliti espressamente dalla legge o dalla volontà delle parti.
- Art successivo succ
(6) Ad esempio Tizio concede a Caio un mutuo (v. 1813 c.c.),...
- Art. 1263 del c.c
In tema di cessione del credito, la previsione del primo...
- Art successivo succ
Cessione del credito: contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto (cessionario), mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Titolo oneroso o gratuito: dietro compenso o senza alcun corrispettivo [v. 657].
10 gen 2020 · Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell’ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente.
Art. 1260. Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso [Codice civile 1266] o gratuito il suo credito [Codice civile 1198, 1889, 2559], anche senza il consenso del debitore [Codice civile 1264, 1375, 1379, 2015], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla ...
Art. 1260 cc - Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Art. 1260 — Cedibilità dei crediti. Art. 1261 — Divieti di cessione. Art. 1262 — Documenti probatori del credito. Art. 1263 — Accessori del credito. Art. 1264 — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi. Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente.
La Cessione del credito trova la sua disciplina negli articoli 1260 e successivi del codice civile ed è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto.