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  1. 27 mar 2024 · L'art. 1298 c.c., disponendo che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni, e che le parti di ciascuno si presumono eguali se non risulti diversamente, fa riferimento a presunzioni semplici, con possibilità di prova contraria, con ogni mezzo, per ...

  2. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori (1), salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi (2). Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (3).

  3. 10 gen 2020 · Lart. 1298 c.c., disponendo che lobbligazione si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che sia stata contratta nellinteresse esclusivo di alcuni, e che le parti di ciascuno si presumono eguali se non risulti diversamente, fa riferimento a presunzioni semplici, con possibilità di prova contraria, con ogni mezzo ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1298. (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali). Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

  5. Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali. Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi ( 1299, ... gavel. Giurisprudenza.

  6. Art. 1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi [Codice civile 1292, 1294, 1299, 1301].

  7. Art. 1298 c.c. (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali) Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.