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27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1395 Codice Civile. La nozione del c.d. contratto con sé stesso. Le dispute circa la sua ammissibilità nella dottrina anteriore alla nuova codificazione.
- Della rappresentanza
634 La disciplina della rappresentanza è stata distaccata...
- Forma della procura
La disposizione dell'art. 1392 c.c. — secondo cui la procura...
- Della rappresentanza
In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, che è onere del rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del ruolo attivo che ...
4 nov 2013 · Gli artt. 1394 e 1395 c.c., rispettivamente prevedono: a) che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato se il conflitto era conoscibile dal terzo; b) che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un ...
Art. 1395. (Contratto con se stesso). E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilita' di conflitto d'interessi.
17 dic 2013 · L’art. 1395 c.c., ai fini dell’annullabilità del contratto, prevede una presunzione iuris tantum di conflitto, che può essere superata mediante la prova contraria di una specifica ...
- Sara De Marco
In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la ...
Il nostro ordinamento disciplina, all’art. 1395 c.c., la fattispecie relativa al contratto stipulato dal rappresentante con se stesso, nel quale il rappresentante assume la posizione di parte sostanziale contrapposta a quella del rappresentato, ovvero la rappresentanza delle parti contrapposte.