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  1. Dispositivo dell'art. 1173 Codice Civile. Le obbligazioni derivano da contratto (1), da fatto illecito (2), o da ogni altro atto o fatto idoneo [ 2043] a produrle in conformità dell' ordinamento giuridico (3). succ.

  2. Art. 1173 codice civile: Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto (1), da fatto illecito (2), o da ogni altro atto o fatto (3) idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (4).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1173. (Fonti delle obbligazioni). Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.

  4. Il principio dellapparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l’affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l’applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato caus...

  5. Articolo 1173 - Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Articolo 1174 - Carattere patrimoniale della prestazione.

  6. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto ( 1230, 1321 ss.), da fatto illecito ( 2043 ss.), o da ogni altro atto ( 1987 ss.) o fatto ( 433, 2028 ss.) idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ( 2033 ss.).

  7. Art. 1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto [Codice civile 1321], da fatto illecito [Codice civile 2043], o da ogni altro atto [Codice civile 662, 1987] o fatto [Codice civile 1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [Codice civile 433, 2028, 2033].