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La cessione del credito è disciplinata dall’art. 1260 c.c. e seguenti. La legge stabilisce che i crediti siano liberamente trasferibili senza necessità di consenso del debitore. I limiti di cedibilità sono stabiliti espressamente dalla legge o dalla volontà delle parti.
- Art successivo succ
Articolo 1261 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)...
- Art. 1263 del c.c
In tema di cessione del credito, la previsione del primo...
- Art successivo succ
Il creditore (1) può trasferire a titolo oneroso o gratuito (2) il suo credito, anche senza il consenso del debitore (3), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (4) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (5) (6). Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario ...
28 set 2006 · Nell’ambito dell’art. 1260 c.c. sono individuabili tre casi di incedibilità dei crediti: quando hanno carattere strettamente personale e quando la cessione è vietata dalla legge o...
Art. 1260. (Cedibilita' dei crediti). Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al ...
10 gen 2020 · Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell’auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi.
Massime. Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile “iure hereditatis”, può anche formare oggetto di cessione per atto “inter vivos”, non presentando carattere strettamente personale. Cass. civ., sez. , III 14 febbraio 2019, n. 4300.
Articolo 1260 - Cedibilita'dei crediti Il creditore puo'trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purche'il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.