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  1. Come abbiamo visto sopra, una delle conseguenze della morosità è che, nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora saranno dovuti i cosiddetti interessi moratori (art. 1224 c.c.), i quali, pertanto, iniziano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

  2. 19 giu 2019 · A titolo esemplificativo, sono dovuti interessi compensativi nel caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore del risarcimento dovuto a seguito di un incidente stradale. Terza categoria di interessi sono quelli moratori. Essi sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni pecuniarie.

  3. 23 feb 2018 · Le obbligazioni pecuniarie ed il regime degli interessi moratori ed usurari. La disciplina delle obbligazioni pecuniarie, tracciata dagli artt.1277 e seg. c.c., è incentrata essenzialmente su due punti che al tempo stesso costituiscono tratti distintivi delle stesse, valevoli a conferirle uno statuto ontologico alquanto differente ...

  4. 27 mar 2024 · Gli interessi moratori sono più elevati rispetto agli interessi legali (8% ca., su base annuale, delle somme dovute) e maturano - a prescindere dalla costituzione in mora del debitore - a partire dai termini indicati al secondo comma dell’art 4 della della Legge n. 231/2002 di seguito riportati:

  5. 24 ago 2020 · Pubblicato il 24/08/2020. Vedi tutti i contenuti su. Bancario e mercati finanziari. Gli interessi moratori sono dovuti per il ritardato pagamento (la mora) di un’obbligazione...

  6. (1) Dal giorno della mora si producono gli interessi moratori, cioè dovuti al ritardo nell'adempimento. Essi si distinguono dagli interessi corrispettivi, cioè dovuti sui crediti liquidi ed esigibili ( 1282 c.c.) e da quelli compensativi, dovuti per un debito di valore.

  7. 23 gen 2024 · Gli interessi di mora sono gli interessi che il debitore deve al creditore in conseguenza del ritardo nell'adempimento della sua obbligazione pecuniaria....