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  1. La diffida ad adempiere ( art. 1454 c.c.) è un rimedio stragiudiziale, con cui il creditore intima al debitore di adempiere ad un'obbligazione entro un congruo termine, con l'avvertimento che,...

  2. 5 mag 2016 · L’intimazione ad adempiere (o DIFFIDA ad adempiere) è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

  3. 27 mar 2024 · La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., presuppone l'inadempienza del diffidato in ordine ad un'autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non è ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad ...

  4. Cos’è. La diffida ad adempiere è l’intimazione che un soggetto può effettuare nei confronti di unaltra parte, affinchè adempia a un determinato obbligo previsto in contratto, operando la risoluzione in caso di inadempimento. Numerose son le fattispecie in cui può essere utile ricorrere a una diffida.

  5. 3 dic 2013 · La diffida ad adempiere, a differenza delle messa in mora, è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.

    • Maria Monteleone
  6. 26 ott 2012 · Formula: Diffida ad adempiere. Elementi della diffida ad adempiere. La parte adempiente può intimare alla controparte, per iscritto, di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente il termine, il contratto s

  7. 2 nov 2021 · La diffida ad adempiere è un atto tramite il quale una parte chiede alla parte inadempiente di adempiere agli oneri derivanti da un contratto assegnando un termine, congruo secondo la legge o gli usi, sotto comminatoria della risoluzione del rapporto contrattuale, sempre fatto salvo il risarcimento del danno.