Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 15 set 2023 · REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio

  2. 18 set 2023 · L’introduzione del CBAM sarà graduale: durante il c.d. periodo transitorio (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025), il "dichiarante", così come definito dall'Art.2, par.1 Reg. (UE) 2023/1773, dovrà predisporre su base trimestrale, ed entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una “relazione CBAM”.

    • Capo I
    • Capo II
    • Capo III
    • Capo IV
    • Sezione 1
    • Sezione 2
    • Sezione 3
    • Sezione 4

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce norme relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (Ue) 2023/956per le merci elencate all'allegato I di detto regolamento, importate nel territorio doganale dell'Unione durante il periodo transitorio dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 ("periodo transitorio").

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) "dichiarante": una delle persone seguenti: a) l'importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto; b) la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio10, che dichiara l'importazione di merci; c) il rappresentante dogana...

    Articolo 3

    1. Ciascun dichiarante provvede affinché, sulla base dei dati, il gestore possa comunicare, come stabilisce l'allegato III del presente regolamento, le informazioni seguenti concernenti le merci elencate all'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione Cbam: a) il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci; b) il tipo di merci identificato dal rispettivo Codic...

    Articolo 4

    1.Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto sono determinate usando uno dei metodi seguenti, basati sulla scelta della metodologia di monitoraggio determinata conformemente all'allegato III, punto B.2, del presente regolamento, che consistono nel: a) determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo ricavati da analisi di laboratorio o da...

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 4, fino al 20 % delle emissioni incorporate totali di merci complesse può basarsi su stime rese disponibili dai gestori degli impianti.

    Articolo 10

    1.Il registro transitorio Cbam è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente dati comuni per le comunicazioni durante il periodo transitorio, che assicura l'accesso, la gestione dei casi e la riservatezza. 2.Il registro transitorio Cbam consente la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti conformemente al capo V.

    Articolo 11

    1.La Commissione può controllare le relazioni Cbam per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l'ultima relazione Cbam . 2. La Commissione utilizza il registro transitorio Cbam e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (Ue) 2023/956.

    Articolo 12

    1.A titolo indicativo la Commissione comunica agli Stati membri un elenco di dichiaranti stabiliti nello Stato membro, che la Commissione ha motivo di ritenere che non abbiano assolto l'obbligo di presentare la relazione Cbam . 2.Qualora ritenga che la relazione Cbam non contenga tutte le informazioni richieste negli articoli da 3 a 7 oppure che sia incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13, la Commissione comunica la valutazione indicativa concernente tale relazione Cbam all'autorità c...

    Articolo 16

    1.Gli Stati membri comminano sanzioni nei casi seguenti: a) qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione Cbam , oppure b) qualora la relazione Cbam sia inesatta o incompleta ai sensi dell'articolo 13 e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione Cbam ove l'autorità competente abbia avviato la procedura di correzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4. 2.L'importo della sanzione è co...

    Articolo 17

    1.Il registro transitorio Cbam è interoperabile con: a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) ai fini della registrazione degli utenti e della gestione dell'accesso per la Commissione, gli Stati membri e i dichiaranti, di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1070; b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (Eori) a fini di convalida e recupero delle informazioni sull'identità degli operatori economici di c...

    Articolo 18

    La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 17 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

    Articolo 19

    Il registro transitorio Cbam consiste nei componenti comuni seguenti ("componenti comuni"): a) il portale Cbam destinato agli operatori commerciali (Cbam TP); b) il portale Cbam destinato alle autorità competenti (Cbam CAP) con due spazi separati: 1) uno per le autorità nazionali competenti (Cbam CAP/N) e 2) un altro per la Commissione (Cbam CAP/C); c) la gestione dell'accesso degli utenti Cbam ; d) i servizi back end del registro Cbam (Cbam BE); e) la pagina pubblica Cbam sul sito web Europa.

    Articolo 20

    1.La Commissione sottopone all'accettazione delle autorità competenti i termini di collaborazione, l'accordo sul livello dei servizi e il piano per la sicurezza. La Commissione gestisce il registro transitorio Cbam conformemente ai termini concordati. 2.Il registro transitorio Cbam è utilizzato per le relazioni Cbam e le registrazioni delle dichiarazioni di importazione cui tali relazioni si riferiscono.

    Articolo 21

    1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei dichiaranti per le merci elencate all'allegato I del regolamento (Ue) 2023/956, a fini di accesso ai componenti del registro Cbam , si effettuano utilizzando il sistema UUM&DS di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a). 2.La Commissione fornisce i servizi di autenticazione che consentono agli utenti del registro transitorio Cbam di accedere in sicurezza a tale registro. 3.La Commissione utilizza l'UUM&DS per autorizzare il proprio person...

    Articolo 29

    1.I componenti comuni del registro transitorio Cbam sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. L'Autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante comunica le decisioni in materia di sanzioni, con il rispettivo esito di tale procedura, alla Commissione, tramite sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale, collegati all'esecuzione e alle sanzioni, oppure tramite altri mezzi. 2.L...

    Articolo 30

    1.La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali. 2.La Commissione assicura il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici. 3.La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. 4.La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni....

    Articolo 31

    1.In caso di guasto temporaneo del registro transitorio Cbam , i dichiaranti e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere le formalità con i mezzi stabiliti dalla Commissione, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici. 2.La Commissione informa gli Stati membri e i dichiaranti qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo. 3.La Commissione prepara il piano di continuità operativa Cbam che gli Stati membri e la Commissione...

    Articolo 33

    1. I dati personali registrati nel registro transitorio Cbam e i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale sono trattati ai fini dell'attuazione del regolamento (Ue) 2023/956, tenuto conto degli obiettivi specifici di tali banche dati stabiliti nel presente regolamento. I dati personali potrebbero essere trattati per le finalità seguenti: a) finalità di autenticazione e gestione dell'accesso; b) monitoraggio, controlli e revisione delle relazioni Cbam ; c) comunicazion...

    Articolo 34

    1.Un dichiarante può accedere ai dati da esso registrati nel registro transitorio Cbam o trattarli in altro modo. Anche la Commissione e le autorità competenti possono accedervi o trattarli in altro modo. 2.Qualora siano individuati incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati in tali processi solo al fine di risolvere un incidente o un prob...

    Articolo 35

    La Commissione è proprietaria del sistema per il registro transitorio Cbam .

  3. In linea con il regolamento (UE) 2023/956, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 stabilisce norme per gli obblighi di comunicazione in merito alla quantità di merci importate, alle emissioni dirette e indirette ivi incorporate e all'eventuale prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni.

  4. 17 ago 2023 · Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1773 of 17 August 2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period (Text with EEA relevance) - Publications...

  5. il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;