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  1. Dispositivo dell'art. 1466 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo XIV - Della risoluzione del contratto → Sezione II - Dell'impossibilità sopravvenuta.

  2. 27 mar 2024 · Quest'articolo si riferisce alla seguente categoria di contratti: contratti con attribuzioni corrispettive, aventi efficacia puramente obbligatoria. Quando sopravvenga l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (1218), questi rimane liberato in quanto la sua obbligazione si estingue ex art. 1256.

  3. Contratto plurilaterale (con comunione di scopo): [v. 1420]; Impossibilità sopravvenuta: [v. 1256]. (1) L’impossibilità della prestazione di una delle parti non comporta lo scioglimento del contratto rispetto alle altre parti quando, nonostante la mancata esecuzione della prestazione, sia possibile raggiungere lo scopo.

  4. Art. 1466 c.c. (Impossibilità nel contratto plurilaterale) Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  5. Art. 1466. (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  6. L'art. 1466 del Codice Civile regola la scioglimento del contratto plurilaterale in caso di impossibilita' di una delle parti. Il contratto non si scioglie se la prestazione mancata non è essenziale.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1463. (Impossibilita' totale). Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.