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  1. Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il ...

  2. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata (1), il venditore può depositarla (2) (3), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

  3. Art. 1514 c.c. (Deposito della cosa venduta) Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (112a) 273 300.

  4. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1514. (Deposito della cosa venduta). Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

  6. Gennaio 28, 2022 - Art. 1514 - Codice Civile: Deposito della cosa venduta - Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla (1210), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna ...

  7. Art. 1514. Deposito della cosa venduta. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [Codice civile 1510].