Risultati di ricerca
L'art. 1456 c.c. conferisce alla parte il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto con la mera dichiarazione che essa intende valersi della clausola risolutiva espressa.
- Art successivo succ
Il termine essenziale ex art. 1457 e il c.d. termine...
- Clausola risolutiva espressa
Art. 1456 Codice Civile - Clausola risolutiva espressa "...
- Effetti della risoluzione
Cass. civ. n. 5651/2023. In tema di contratto preliminare di...
- Della Risoluzione Per Inadempimento
661 L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda...
- Articolo 1453 Codice Civile
228 Nel regolare l'inadempimento del contratto ho...
- Art successivo succ
Corte Costituzionale 02 aprile 2014 n. 77. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all’art. 1456 c.c. la clausola redatta con ...
Art. 1456. (Clausola risolutiva espressa). I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola ...
10 gen 2020 · La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro ...
Dispositivo. Art. 1456. (Clausola risolutiva espressa). I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi ...
Articolo 1456. Vigente al 19/4/1942. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
L'art. 1456 C.C. definisce la clausola risolutiva espressa in questi termini: 1) "I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata...