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  1. Spiegazione dell'art. 1466 Codice Civile. Richiamo alla funzione ed alla struttura del contratto plurilaterale. Sul concetto di contratto plurilaterale, si veda quanto detto sub art. 1459, e specialmente si tenga presente la struttura e la funzione di questo contratto, sopra esposto.

  2. Gennaio 28, 2022 - Art. 1466 - Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale - Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione (1256 ss.) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ...

  3. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Indice. 1 Art. 1466 c.c. (Impossibilità nel contratto plurilaterale) Categoria: C.c. (Codice Civile)

  4. Art. 1466. (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Art. precedente.

  5. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1406 Codice Civile. La nuova struttura della cessione del contratto: condizioni perché possa seguire.

  6. Articolo 1466. Vigente al 19/4/1942. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. « Articolo 1465. Articolo 1467 »

  7. Art. 1466. Impossibilità nel contratto plurilaterale. Nei contratti indicati dallarticolo 1420 l’impossibilità della prestazione [Codice civile 1256] di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1459].