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  1. 27 mar 2024 · L'estinzione del mandato talvolta dà luogo a danni: questi sono dovuti dal mandante, se il mandato è a titolo oneroso ed è revocato senza giusta causa prima della scadenza del termine, prima del compimento dell'affare o, nel caso di mancanza di termine, senza un congruo preavviso (art. 1725 del c.c.); sono dovuti dal mandatario ...

  2. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1725. (Revoca del mandato oneroso). La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

  4. Art. 1725 c.c. (Revoca del mandato oneroso) La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1725 - Codice Civile: Revoca del mandato oneroso - La revoca del mandato oneroso (1709), conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (1722), obbliga il mandante a risarcire i danni (1223), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa ...

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1723 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali. Il mandante può revocare il mandato (1) [ 1725 ]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità (2), risponde dei danni (3 ...

  7. Articolo 1725. Vigente al 19/4/1942. La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.