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  1. Spiegazione dell'art. 1466 Codice Civile. Richiamo alla funzione ed alla struttura del contratto plurilaterale. Sul concetto di contratto plurilaterale, si veda quanto detto sub art. 1459, e specialmente si tenga presente la struttura e la funzione di questo contratto, sopra esposto.

  2. (1) L’impossibilità della prestazione di una delle parti non comporta lo scioglimento del contratto rispetto alle altre parti quando, nonostante la mancata esecuzione della prestazione, sia possibile raggiungere lo scopo. Giurisprudenza annotata. Divisione.

  3. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. Indice. 1 Art. 1466 c.c. (Impossibilità nel contratto plurilaterale) Categoria: C.c. (Codice Civile)

  4. 27 mar 2024 · Quest'articolo si riferisce alla seguente categoria di contratti: contratti con attribuzioni corrispettive, aventi efficacia puramente obbligatoria. Quando sopravvenga l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (1218), questi rimane liberato in quanto la sua obbligazione si estingue ex art. 1256.

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1466 - Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale - Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione (1256 ss.) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ...

  6. Art. 1466. (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  7. Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.