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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1466 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo XIV - Della risoluzione del contratto → Sezione II - Dell'impossibilità sopravvenuta.

  2. RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO. Nei contratti indicati dallart. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (1).

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1466 - Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale - Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione (1256 ss.) di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale ...

  4. Codice CivileLIBRO IV - Delle obbligazioniTITOLO II - Dei contratti in generaleCAPO XIV - Della risoluzione del contrattoSEZIONE II - Dell'impossibilità sopravvenutaArticolo 1466 – Impossibilità n...

  5. 10 Gen Art. 1466 — Impossibilità nel contratto plurilaterale. Posted at 20:43h in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo XIV – Della risoluzione del contratto > Sezione II – Dell’impossibilità sopravvenuta.

  6. Articolo 1466. Vigente al 19/4/1942. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. « Articolo 1465. Articolo 1467 »

  7. Art. 1466. (Impossibilita' nel contratto plurilaterale). Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.