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  1. 27 mar 2024 · In materia di appalto le norme che devono essere prese in considerazione sono gli art. 1659 e 1660 del c.c. Il primo articolo disciplina le c.d. varianti concordate e ci dice che l’appaltatore non può apportare varianti non autorizzate alle modalità di esecuzione dell’opera, se queste non vengono preventivamente autorizzate e ...

  2. 27 mar 2024 · In materia di appalto le norme che devono essere prese in considerazione sono gli art. 1659 e 1660 del c.c. Il primo articolo disciplina le c.d. varianti concordate e ci dice che l’appaltatore non può apportare varianti non autorizzate alle modalità di esecuzione dell’opera, se queste non vengono preventivamente autorizzate e concordate ...

  3. Il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1659 c.c. nell'ipotesi di variazioni alle modalità esecutive dell'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate.

  4. La norma del secondo comma dell’art. 1659 c.c., per cui deve essere provata per iscritto l’autorizzazione del committente alle variazioni apportate dall’appaltatore al progetto dell’opera, riguarda le variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione dell’opera che l’appaltatore intenda apportare di propria iniziativa, non ...

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1659. (Variazioni concordate del progetto). L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

  6. 2 set 2020 · In questa prospettiva, il codice civile detta un'apposita disciplina delle possibili "varianti" apportate al contratto originario che ricomprende tre principali tipologie: le variazioni concordate...

  7. In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.