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  1. Ai sensi dellart.1372 del c.c. il contratto è un vincolo che ha effetto solo tra le parti che lo hanno sottoscritto e non ha efficacia nei confronti dei terzi. In forza di tale principio fondamentale, l’obbligo assunto dai venditori nel rogito del 1974 non può estendersi ai futuri proprietari dell’albergo.

  2. Art. 1372 codice civile: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

  4. 10 gen 2020 · A norma dellart. 1372 c.c., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare mortis causa o per atto fra vivi; pertanto le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono – tranne che ...

  5. 15 set 2011 · L' art. 1372 menziona il mutuo dissenso che può definirsi come un negozio giuridico mediante il quale le parti, con rinnovata manifestazione i volontà, stabiliscono di porre nel nulla un...

  6. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il sito offre il testo dell'articolo, le massime giurisprudenziali e i riferimenti normativi.

  7. Contratti e Obbligazioni ... Crisi d'impresa