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  1. Roma, 15 novembre 1984. Eminenza Reverendissima, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell' E . V . in data odierna n. 7126/84. Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto ...

  2. TESTO DELL'ACCORDO. 1984. L a Santa Sede e la Repubblica italiana, tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio Vaticano II;

  3. www.iuscangreg.it › conc › italia-1984COMMENTARIUM OFFICIALE

    seguenti modificazioni consensuali del Concordato late­ ranense : ART. 1 La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel pro­ prio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca

  4. 23 giu 2021 · Il Concordato del 1984 è la revisione del testo originale del 1929, firmato da Mussolini e Gasparri, che regola i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Scopri come è nato, cosa dice e quali sono le sue conseguenze politiche e religiose.

  5. I protagonisti italiani della trattativa furono i giuristi Francesco Margiotta Broglio e Cesare Mirabelli. I negoziati giunsero al termine nel 1984, con la stipula, presso Villa Madama , di un testo di revisione del concordato del 1929, che venne sottoscritto dal segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli e dal presidente del ...

  6. NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. a cura della Segreteria Generale. NUMERO 3. 29 FEBBRAIO 1984. ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO LATERANENSE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA.

  7. Informazioni sulla fonte del testo. Legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di Norme attuative del Concordato Stato Italiano - Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984. Titolo I: Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Articolo 1.