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L’integrazione del contratto può essere suppletiva o cogente. Indice degli argomenti. L’integrazione suppletiva del contratto. L’integrazione cogente del contratto. La legge. Gli usi normativi e gli usi contrattuali. L’equità. La differenza tra equità integrativa ed equità correttiva. La buona fede nell’esecuzione del contratto ex art 1375 cc.
6 nov 2015 · L’Integrazione si distingue in cogente e suppletiva. La prima determina coattivamente il rapporto contrattuale nonostante le parti lo abbiano regolato diversamente. In tal caso l’art. 1339 c.c. dispone la sostituzione legale delle clausole vietate con quelle imposte dalla legge (cd.
In termini generali, la dottrina consolidata distingue tra integrazione suppletiva e integrazione cogente: la prima ha la funzione di riempire le eventuali lacune del regolamento, colmando così un vuoto presente nello stesso, mentre l’integrazione cogente «non supplisce un accordo mancante, bensì si sovrappone a un accordo esistente tra le ...
L’integrazione (cogente) del contratto a mezzo del diritto dispositivo Giovanni D’Amico SOMMARIO: 1. L’integrazione del contratto nella sistematica tradizionale. Integra-zione suppletiva e integrazione cogente. – 2. Il “nuovo diritto dei contratti” e il profilarsi di una nullità per deroga abusiva al diritto dispositivo. A) Le clausole
27 mar 2024 · La stessa configurazione del contratto, dalla quale dipende l'intervento di queste o di quelle norme di legge suppletive, si desume dalla volontà delle parti e non da altro e, generalmente parlando, tutto quello che le parti hanno pattuito, si sostituisce senz'altro alle norme di legge suppletive.
L’integrazione può essere cogente o suppletiva. L’integrazione è cogente quando determina coattivamente il rapporto contrattuale nonostante una diversa volontà delle parti. L’integrazione è suppletiva quando determina il contenuto del rapporto contrattuale in mancanza di una diversa previsione delle parti.
L'integrazione del contratto ha luogo ogni volta che il contenuto di un contratto è determinato non solo dalla volontà delle parti, ma anche dalla legge e, in via subordinata, dagli usi e dall' equità (art. 1374 c.c.). L'integrazione può essere suppletiva, quando le parti non abbiano previsto una determinata disciplina (ad esempio, l'art ...