Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi: Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A. Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B. Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

  2. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

    • Nozione. La giustizia amministrativa secondo Mario Nigro (Nigro, M., Giustizia amministrativa, V ed., a cura di Cardi, E.- Nigro, A., Bologna, 2000, 19–21), «è un’espressione polisensa ed ambigua che sta ad indicare un complesso di mezzi che un ordinamento giuridico appresta per poter assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi e, in certi casi, all’opportunità e alla ragionevolezza».
    • La vicenda storica del contenzioso amministrativo. La vicenda storica ed istituzionale del contenzioso amministrativo è stata influenzata in Italia dalla Francia il cui sistema del contenzioso, già ivi previgente prima della rivoluzione del 1789 e poi successivamente confermato, consisteva in un complesso di organi: Consiglio del Re prima e Consiglio di Stato dopo, intendenti di Finanza, Camere dei Conti, ecc.
    • La legge del 1865 abolitrice del contenzioso amministrativo. La legge fondamentale 20.3.1865 n. 2248 All. E, intitolata come abolitrice del contenzioso amministrativo, ancora oggi definisce e stabilisce il fondamento e i limiti della giurisdizione del giudice ordinario, ma ponendo limiti rigidi ai suoi poteri decisori in ossequio al principio della divisione dei poteri (art.
    • La nascita del giudice amministrativo con la IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Il rilievo fu tale che sfociò nella l. 31.3.1889, n. 5992, che istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, in aggiunta alle tre precedenti di detto organo consultivo, veniva investita della competenza a decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro gli atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali e giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od all’attribuzione contenziosa di corpi o collegi amministrativi.
  3. Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E) Legge sul contenzioso amministrativo. artt. da 1 a 3 (omissis) art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

  4. La legge 20 marzo 1865 detta “legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l.a.c.)” abolì i preesistenti giudici speciali amministrativi ed in forza di tale legge tutte le controversie concernenti un diritto soggettivo, sia pubblico che privato, vennero devolute al giudice ordinario.

  5. l’allegato E della legge n. 2248 del 1865, di abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, che segna i limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  6. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.