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24 giu 2017 · Consulenza legale i 16/11/2021. L’art. 1273 del codice civile disciplina un particolare istituto denominato accollo. Questo si ha quando il debitore ed un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro.
Obbligazione in solido: [v. 1292]; Opporre eccezioni: [v. 1272]. Accollo: contratto con il quale il debitore (detto accollato) e un terzo (accollante) stabiliscono che quest’ultimo si impegni a pagare il debito che il primo vanta nei confronti del suo creditore (accollatario).
Art. 1273. (Accollo). Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito. dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo. irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore.
10 gen 2020 · La disciplina dell’art. 1273 c.c., che regola l’accollo esterno destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale è chiamato ad aderirvi, non è invocabile in relazione all’accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell’assunzione di un’obbligazione mediante una convenzione, dotata di ...
31 mag 2016 · L’accollo è previsto dall’ articolo 1273: Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la...
Gennaio 28, 2022 - Art. 1273 - Codice Civile: Accollo - Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione ...
Art. 1273. (Accollo). Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.