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  1. Il Codice civile, in relazione al contratto di compravendita, garantisce il compratore con tre forme di garanzie differenti: a) per evizione; b) per vizi e mancanza di qualità; c) se l’immobile è gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti.

  2. Art. 1489 codice civile: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali (1) o personali non apparenti (2) che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del ...

  3. 10 gen 2020 · L’art. 1489 c.c. si limita a stabilire il contenuto della garanzia dovuta dal venditore per lesistenza sulla cosa venduta di diritti reali che ne limitano il godimento, ma non stabilisce, altresì, a carico dello stesso venditore ed a favore del compratore, l’obbligo di accertare leffettiva esistenza di tali diritti.

  4. 23 gen 2013 · L’art. 1489 del Codice Civile attribuisce una particolare tutela all’acquirente che si affianca alle altre garanzie previste in capo al venditore, disciplinate dagli altri articoli dedicati alla vendita (garanzia per l’evizione, garanzia per i vizi e per le qualità promesse).

  5. 8 mag 2007 · L’art. 1489 c.c. contempla una forma speciale di garanzia che partecipa sia della disciplina della garanzia per evizione sia di quella per i vizi...

  6. Per l’applicazione dell’art. 1489 c.c. non è sufficiente la pura e semplice constatazione dellesistenza di oneri o di diritti altrui sulla loro natura, in quanto la norma anzidetta riconosce al compratore il diritto di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo solo se si tratta di oneri o di diritti che si risolvono in un...

  7. Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480.