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Dispositivo dell'art. 1804 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo XIV - Del comodato. Il comodatario è tenuto a custodire [ 1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [ 1176] (1).
- Restituzione
Per quanto riguarda la forma che tale contratto dovrà avere,...
- Articolo 1803 Codice Civile
Per effetto di ciò, lo stesso deve intendersi pienamente...
- Restituzione
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Articolo 1804. Vigente al 19/4/1942. Il comodatario e' tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puo' servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non puo' concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
10 gen 2020 · Art. 1804 — Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire [ 1177 ] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [ 1176 ] . Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [ 1805 ].
Gennaio 28, 2022 - Art. 1804 - Codice Civile: Obbligazioni del comodatario - Il comodatario è tenuto a custodire (1770) e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 1177).
Art. 1804. Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176]. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [Codice civile 1805].
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario Il comodatario ètenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non puòservirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non puòconcedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.