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  1. Dispositivo dell'art. 1472 Codice Civile. Nella vendita [ 1470] che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza (1). Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [ 820 ].

  2. Vendita: [v. 1470]; Proprietà: [v. 832]; Contratto aleatorio: [v. 1469]; Nullità: [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI]. Cosa futura: bene attualmente inesistente che non può essere, come tale, oggetto di godimento, ma è suscettibile di diventarlo. Si può trattare: di cose inesistenti in natura (es.: un appartamento da costruire); di frutti ...

    • Fonti Normative Della Compravendita Di Cosa Futura
    • La Cosa Futura
    • Forma Della Compravendita Di Cosa Futura
    • Gli Effetti obbligatori E Reali
    • Compravendita Di Cosa Futura E Immobili Da Costruire
    • Compravendita Di Cosa Futura E Di Cosa Altrui

    L’articolo 1472 del codice civile recita: “Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano vo...

    Accertato il dato normativo che ammette la deduzione in contratto della prestazione di cosa futura bisogna preliminarmente comprendere quali siano i beni e le cose da considerarsi futuri. Si tratta sicuramente di beni che non sono venuti ad esistenza al momento della conclusione del contratto. La cosa futura incide sul prodursi degli effetti del ne...

    La compravendita di cosa futura può assumere due diverse vesti a seconda che: 1. le parti abbiano stipulato un contratto basato sul presupposto che la cosa verrà quasi certamente ad esistenza ed il suo venire ad esistenza è requisito di validità del contratto. Tant’è vero che l’articolo 1472 del codice civile al secondo comma afferma che “Qualora l...

    La compravendita di cosa futura genera effetti immediati ed effetti differiti. Si tratta di effetti obbligatori i primi ed effetti reali i secondi. Gli effetti obbligatori che si generano nel momento della conclusione del contrattoconsistono nel vincolo delle parti di mantenere l’impegno assunto come quello del venditore di far acquistare al compra...

    Può applicarsi la disciplina della vendita di cosa futura alla vendita di un immobile non ancora ultimato. In tal caso tuttavia la disciplina civilistica si intreccia con quella di cui al decreto legislativo 122/2005. Tale decreto è stato emanato per assicurare maggiori tutele agli acquirenti di immobili da costruire. Parte della disciplina contenu...

    L’istituto della compravendita di cosa futura non va confusa con la compravendita di cosa altrui. Nella prima infatti la cosa futura non deve esistere in natura mentre nella seconda la cosa esiste ma è nel patrimonio di un terzo e il venditore si obbliga a procurarla al compratore in un determinato tempo. Le due figure contrattuali infatti sono dis...

  3. 7 nov 2017 · Tecnicamente, la vendita di cosa futura viene qualificata come vendita con effetti obbligatori o come vendita con effetti reali differiti. Ciò in quanto, come anticipato, l’acquisto della proprietà del bene non avviene al momento della conclusione del contratto, ma è differito ad un momento successivo.

  4. 10 gen 2020 · Art. 1472 — Vendita di cose future. Nella vendita [ 1470 ] che ha per oggetto una cosa futura, lacquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza . Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati [ 820 ].