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  1. Il commento ad edictum di Ulpiano è uno dei grandi testi del pensiero giuridico occidentale: nel suo poderoso impianto si riflettono secoli di un sapere prestigioso, destinato a svolgere un ruolo cruciale nel laboratorio della modernità. Insieme, è anche l’opera più utilizzata dai Compilatori giustinianei nella redazione dei Digesta, e di conseguenza quella che noi conosciamo meglio ...

  2. it.wikipedia.org › wiki › DigestoDigesto - Wikipedia

    Il Digesto ( latino Digesta o Pandectae) è una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I. Promulgato il 16 dicembre 533 con la costituzione imperiale bilingue Tanta o Δέδωκεν entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno. Il Digesto è una parte del Corpus ...

  3. Ulpiano elaborò per primo la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico romano, quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di tre aree peculiari: I Sacra (Il Diritto Sacro), I Sacerdotes (Il Diritto Pontificale), atteso che il Pontifex Maximus era arbitro e giudice sia delle cose divine che umane ( Iudex Atque Arbiter Rerum Divinarum Humanarumque ),

  4. di più su questa frase ››. “Questi i precetti del diritto: vivere onestamente, non offendere alcuno, dare a ciascuno il suo.”. Ulpiano.

  5. [Ita:]Nel primo frammento dei Digesta di Giustiniano, tratto dal I libro delle Institutiones di Ulpiano, il giurista si rivolge agli studenti di diritto affermando che chi si dedicherà al ius deve sapere che esso deriva ed è fondato sulla iustitia e che esso è sì un'ars, ma un'ars che affronta ciò che costituisce il fine ultimo di ogni ricerca, cioè il bene e l'equità.

  6. Una grande famiglia patriarcale La famiglia della Roma antica aveva poco in comune con la famiglia nucleare moderna. Secondo la definizione di Ulpiano, uno dei più importanti giuristi romani vissuto a metà tra il II e il III secolo d.C., il termine familia indica un insieme di persone poste sub unius potestate, «sotto la potestà di uno solo», ovvero sottomesse all'autorità del pater ...

  7. Alterum non laedere. La frase latina alterum non laedere (Trad. non recare danno ad altri) rappresenta una delle tre regole del diritto descritte dal giurista romano Eneo Domizio Ulpiano nelle sue Regole : D. 1.1.10pr « Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ...