Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 14 mar 2022 · Aumento dei prezzi delle materie e tutela del contraente per eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità quale rimedio per i contratti divenuti antieconomici a causa dell'aumento imprevedibile dei prezzi delle materie prime. Le norme del codice civile. La crisi scatenata dall’aumento delle materie prime delle ultime settimane mette in seria ...

  2. revisione del prezzo: si tratta della perdurante esecuzione del contratto di appalto. Infatti l’art. 1664 c.c., nel dettare una regola speciale rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, contiene un rimedio conservativo del contratto, a differenza dell’art. 1467 c.c. che prevede un rimedio caducatorio dell’accordo tra

  3. 3.Le norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta. 4.Inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria. 5. Le norme sostanziali “anti-Covid”. 6. Le norme “emergenziali” per le imprese in crisi. 7. L’esecuzione delle procedure concorsuali minori. 8. Il principio di conservazione del contratto. 9. La rinegoziazione del contratto ...

  4. La risoluzione del contatto rappresenta il rimedio ad un vizio funzionale del contratto valido che inibisce la realizzazione del programma negoziale concordato tra le parti ed è esperibile, nei modi e nei tempi e con i presupposti previsti dal codice civile, nei casi di inadempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla parte a ciò tenuta ed eccessiva onerosità ...

  5. La rescissione del contratto è un'azione disciplinata dagli artt. 1447-1452 del codice civile con cui si fanno venire meno gli ... della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità, ...

  6. L'eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” (C.C. 1467) è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita.

  7. Non è possibile ritenere una eccessiva onerosità sopravvenuta quando l’azienda oggetto del contratto è ancora nella disponibilità di una delle parti e non vi sono elementi sufficienti per escludere che quest’ultima, a restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva.