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  1. Artigo 1726 da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Art. 1.726.

  2. Il testo in vigore sino al 31 dicembre 2021 era il seguente: Art. 1741. Spedizioniere vettore. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Indice del codice. artt. da 1678 a 1702.

  3. Art. 1726 c.c. Codice Civile. Articolo 1726. Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609). Art. 1725 ».

  4. Dispositivo dell'art. 1711 Codice Civile. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato (1). L'atto che esorbita dal mandato (2) resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica [ 1712 comma 2] (3). Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non ...

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    Art. 1226. (Valutazione equitativa del danno). Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.