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  1. 27 mar 2024 · In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il rendimento dei titoli di Stato) è esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno legata alle proprie condizioni soggettive. ( Cassazione civile, Sez.

  2. 19 feb 2018 · Art 1218 cc. L'art. 1218 c.c. detta quanto segue: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

  3. 5 ago 2002 · Il conduttore che si trovi in mora nella restituzione dell'immobile locato è tenuto al risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto dall'art. 1591 del codice civile. La Corte di ...

  4. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1494 Codice Civile. In ogni caso (1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (2) [ 1578, 1812, 1821 ]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (3). succ.

  5. 17 gen 2022 · In materia di locazione, a norma dell’art. 1591 c.c. è statuito che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. La norma prevede una sorta di determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone ...

  6. Art. 2947 cc - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

  7. Art. 1223 codice civile: Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno (1) per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (2) come il mancato guadagno (3), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (4) (5).