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  1. Art. 1725. (Revoca del mandato oneroso). La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se e' fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato e' a tempo indeterminato, la revoca obbliga ...

  2. Mandato. definizione. art. 1703 c.c. il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) Come si vede dalla definizione il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante, a differenza di altri tipi di contratti, come l'appalto, dove ...

  3. Art. 1726Revoca del mandato collettivo Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto(1) e per un affare d’interesse comune, la revocanon ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa(2).

  4. Solo nel caso in cui sia dimostrata l’unicità dell’affare, la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l’applicazione dell’art. 1726 c.c. che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l’inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (Cass., 26 novembre 2002, n. 16678).

  5. Secondo la giurisprudenza risulta applicabile la disciplina della revoca del mandato collettivo ai sensi dell'art. 1726 c.c. da operarsi anche da solo alcuni dei mandanti. Questa tesi pare condivisibile in quanto si basa sul principio secondo cui l'efficacia del rapporto per il futuro viene immediatamente paralizzata dall'esercizio del diritto potestativo spettante alla parte beneficiaria del ...

  6. Art. 1719. Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [Codice civile 1705, 1748, 1756, 2031].

  7. Spiegazione dell'art. 1704 Codice Civile. Il mandato con o senza rappresentanza. Il mandatario presta un'attività negoziale impiegando la propria volontà, ma esegue l'incarico secondo l'intendimento dichiarato o pre­supposto del mandante. In apicibus quindi la volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante senza identificarsi con ...