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  1. 7 giu 2022 · Ai sensi dell’art. 1467 c.c., nei contratti di durata, se la prestazione di una delle parti dovesse divenire «eccessivamente onerosa», la parte lesa può allora domandare la risoluzione del contratto, salvo che tale onerosità non rientri nella normale «alea del contratto». A differenza del rimedio della rescissione per lesioni che rileva ...

  2. Che cosa significa " Eccessiva onerosità sopravvenuta "? È una situazione che, secondo l'ordinamento, fa sorgere il diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Si verifica quando, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, si produce una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della ...

  3. Processualmente la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (articolo 1467 c.c.) costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale ...

  4. 27 mar 2024 · La rigorosa limitazione dell'efficacia della clausola ad eventi che non possono assolutamente farsi rientrare nelle rappresentazioni che ebbero le parti al tempo del contratto, esclude il pericolo di eccessi; ma garantisce contro tal pericolo anche la rigida valutazione obiettiva del concetto di eccessiva onerosità, che per il nuovo codice non opera quando non è superata l'alea normale del ...

  5. Contratto di fornitura – Covid-19 – Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Massima: “Nell’ambito di un contratto di fornitura concernente l’allestimento di un’attività di ristorazione, lo scoppio della pandemia di Covid-19, unitamente alle misure di contenimento adottate dal Governo, costituisce evento straordinario e ...

  6. 9 apr 2020 · Tuttavia, considerando che l’eccessiva onerosità è una vicenda che concerne prestazioni ad esecuzione futura, il relativo rimedio può essere invocato solamente dalla parte che non ha ancora adempiuto la propria obbligazione, divenuta, successivamente alla stipula del contratto preliminare, eccessivamente onerosa.

  7. 20 ott 2015 · Eccessiva onerosità (d. civ.): Alterazione del rapporto di valore tra prestazione contrattuale e controprestazione, imputabile ad eventi straordinari ed imprevedibili. Legittima la parte interessata dall’aggravamento della prestazione, a domandare, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita [vedi Contratto ...