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  1. 27 mar 2024 · Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare ...

  2. ( 1) Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono un mandato per il compimento di un affare comune, unico, indivisibile ed indistinto, per cui esso non può essere revocato se non da tutti i mandanti: la revoca ha quindi effetto estintivo per tutti i mandanti. Art. precedente Art. successivo.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1726. (Revoca del mandato collettivo). Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

  4. 10 gen 2020 · La disciplina dell’art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l’effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante ...

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1726 - Codice Civile: Revoca del mandato collettivo - Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (1730, 2609).

  6. www.altalex.com › documents › newsDel mandato - Altalex

    29 gen 2022 · Art. 1708. Contenuto del mandato. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende ...

  7. Art. 1726 Revoca del mandato collettivo Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [Codice civile 1716, 1730, 2609].