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  1. 27 mar 2024 · 716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.).

  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1726. (Revoca del mandato collettivo). Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

  3. 27 mar 2024 · 716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.).

  4. Art. 1723 codice civile: Revocabilità del mandato. Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità (1), risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa (2). Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi (3) non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia ...

  5. Sezione I - Disposizioni Generali. Art.: 1726 - Revoca Del Mandato Collettivo. Art.: 1726 - Revoca Del Mandato Collettivo. Se il mandato stato conferito da pi persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).

  6. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, ... Art. 1726 cc - Revoca del mandato collettivo. Dispositivo;

  7. 27 mar 2024 · 716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.).