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  1. Art. 1223 codice civile: Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno (1) per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (2) come il mancato guadagno (3), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (4) (5).

  2. Gennaio 28, 2022 - Art. 1223 - Codice Civile: Risarcimento del danno - Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo (1218 ss., 1274) deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno (2056), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056 ss.).

  3. Art. 1591. (Danni per ritardata restituzione). Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Art. precedente. Art. successivo. Articoli correlati nel Codice civile (cc)

  4. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 8526/2020. L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata ...

  5. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 2058 Codice Civile. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica (1), qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (2). succ.

  6. Il codice del processo amministrativo introduce e disciplina distinte figure di tutela risarcitoria in forma specifica: la prima, all'art. 30, comma 2, ultimo periodo, secondo cui può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del codice civile, volta ad ottenere in sede risarcitoria una prestazione (comunque) diversa da quella oggetto dell ...

  7. In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il rendimento dei titoli di Stato) è esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno legata alle proprie condizioni soggettive. ( Cassazione civile, Sez.