Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. L'azione di risoluzione del contratto può essere esperita in ognuno dei tre casi visti sopra ossia per impossibilità sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità sopravvenuta e per ...

  2. 27 mar 2024 · I, sentenza n. 11469 del 21 dicembre 1996 ) Cass. civ. n. 6393/1996. La deroga alla disciplina dell'art. 1664 c.c. (onerosità o difficoltà dell'esecuzione) nel cosiddetto appalto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore ...

  3. Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità: effetti L’art. 1467, commi 1 e 3, c.c. attribuisce alla parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari ed imprevedibili il potere di chiedere la risoluzione del contratto; altresì, conferisce alla parte contro la quale è

  4. (ii) l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. L'impossibilità sopravvenuta è disciplinata all'art. 1276 cod. civ. e corrisponde a quella situazione impeditiva dell'adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.

  5. 9 lug 2016 · La risoluzione per eccessiva onerosità. Nei contratti di durata, che comportano un’esecuzione differita o protratta nel tempo, può domandare la risoluzione del contratto la parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (art. 1467).

  6. 27 apr 2020 · Infatti: “ Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto ...

  7. revisione del prezzo: si tratta della perdurante esecuzione del contratto di appalto. Infatti l’art. 1664 c.c., nel dettare una regola speciale rispetto alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, contiene un rimedio conservativo del contratto, a differenza dell’art. 1467 c.c. che prevede un rimedio caducatorio dell’accordo tra