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  1. 27 mar 2024 · Gli obblighi principali del venditore sono elencati nell’art. 1476 del codice civile: consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa e garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Come specificato al successivo art. 1477 c.c. la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento ...

  2. 27 mar 2024 · Cass. civ. n. 9112/1987. L'art. 1479 c.c. — che prevede espressamente che l'azione di risoluzione e di risarcimento sia proposta dal compratore in buona fede, ossia che al momento della conclusione del contratto ignorasse l'appartenenza ad altri della cosa venduta — non comporta che al compratore in mala fede siano precluse le predette ...

  3. Art. 1476 c.c. Codice Civile. Articolo 1476. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la propriet della cosa o il diritto, se l’acquisto non effetto immediato del contratto (1376 e seguenti); 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi ...

  4. 27 mar 2024 · Il legislatore del 1942 pone l'accento sul momento reale del contratto di vendita, che ne costituisce il contenuto essenziale. Ciò produce una marcata distinzione rispetto alla definizione dell'istituto di cui al codice civile del 1865, il cui art. 1447 recitava: "La vendita è un contratto, per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo".

  5. 5 giu 2017 · Dispositivo dell'art. 1406 Codice Civile. Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo (1) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite (2), purché l'altra parte vi consenta [ 1594, 1602, 1624, 1918 comma 3, 2149, 2160, 2558] (3). succ.

  6. Art. 1476 cc - Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ...

  7. Art. 1476. Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore [Codice civile 1177, 1470, 1472, 1477, 1516, 1527]; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [Codice civile 1376, 1378 ...