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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1372 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo V - Degli effetti del contratto → Sezione I - Disposizioni generali. Il contratto ha forza di legge tra le parti (1).

  2. Art. 1372 codice civile: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

  4. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per cause previste dalla legge. Il sito offre il testo dell'articolo, le massime giurisprudenziali e i riferimenti normativi.

  5. L art. 1372 c.c. statuisce che: il contratto possa essere sciolto solamente per mutuo consenso o nei casi stabiliti (di Raffaele Mancuso - Dottorando di ricerca Università di Venezia).

  6. 28 lug 2010 · “Scioglimento” ed “estinzione” sono invece effetti sicuramente riferibili ai rapporti giuridici che si instaurano tra le parti di un contratto: pertanto, lo scioglimento per mutuo consenso di cui all’art. 1372 c.c. può prodursi solo rispetto ad un rapporto, e non rispetto al titolo da cui esso nasce (in argomento CARPINO ...

  7. Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1372 - Efficacia del contratto . Testo in vigore dal 21.04.1942. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (1) o per cause ammesse ...