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27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1372 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo V - Degli effetti del contratto → Sezione I - Disposizioni generali. Il contratto ha forza di legge tra le parti (1).
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Art. 1372 codice civile: Efficacia del contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2).
Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per cause previste dalla legge. Il sito offre il testo dell'articolo, le massime giurisprudenziali e i riferimenti normativi.
L art. 1372 c.c. statuisce che: il contratto possa essere sciolto solamente per mutuo consenso o nei casi stabiliti (di Raffaele Mancuso - Dottorando di ricerca Università di Venezia).
28 lug 2010 · “Scioglimento” ed “estinzione” sono invece effetti sicuramente riferibili ai rapporti giuridici che si instaurano tra le parti di un contratto: pertanto, lo scioglimento per mutuo consenso di cui all’art. 1372 c.c. può prodursi solo rispetto ad un rapporto, e non rispetto al titolo da cui esso nasce (in argomento CARPINO ...
Codice Civile Libro IV - Delle obbligazioni Titolo II - Dei contratti in generale Capo V - Degli effetti del contratto Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1372 - Efficacia del contratto . Testo in vigore dal 21.04.1942. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (1) o per cause ammesse ...