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  1. 25 feb 2011 · Codice Civile del Regno d'Italia - dall' art. 2063 all' art. 2147 - oltre indice analitico. Ultima Modifica: 25/02/2011. Il Codice Civile del 1865.

  2. Per l'approvazione e pubblicazione del Codice civile e delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle Leggi in generale. (065U2358) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)

  3. Codice civile del Regno d'Italia (1865) CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA TORI NO STAMPER IA REALE. Harv»rd College Librarÿ. 22 May, 1890. From the Library of PROF. W. GURNEY. VITTORIO EMANUELE 11 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTi DELLA RE Vista la legge del 2 aprile 1865, n.0 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pub- blicare il ...

  4. Informazioni sulla fonte del testo. . Libro I. Libro I - Titolo II. . Art. 1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale. Art. 2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono ...

  5. Codice di procedura civile del Regno d'Italia, Milano : Stamperia Reale, 1865; Codice di procedura penale del Regno d'Italia : colla relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 26 novembre 1865, Torino : Cerutti e Derossi, 1866

  6. Codice civile (1865) Regno d'Italia1865. Regno d'Italia. 1865. Informazioni sulla fonte del testoCitazioni di questo testo. Indice. Preambolo. Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Libro I: Delle persone. Libro II: Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni.

  7. Indice. Titolo I: Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili (Artt. 1-15) Titolo II: Del domicilio civile e della residenza (Artt. 16-19) Titolo III: Degli assenti (Artt. 20-47) Titolo IV: Della parentela e della affinità (Artt. 48-52) Titolo V: Del matrimonio (Artt. 53-158) Titolo VI: Della filiazione (Artt. 159-201)