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  1. In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora ...

  2. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede.

  3. 12 mag 2020 · Il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b] e c] cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della ...

  4. Codice di procedura penale. Titolo II - Misure cautelari reali > Capo III - Impugnazioni. Art. 274 - Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte:

  5. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena ...

  6. 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure. 1 ...

  7. vigente dal 23.10.1989 al 21.08.1995. Art. 274 Approvazione del codice di procedura penale - Approvazione del codice di procedura penale D.P.R. n.447/1988 aggiornato al 2024.