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  1. Spiegazione dell'art. 274 Codice di procedura penale Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, oltre alla sussistenza degli elementi di cui ai due articoli precedenti, il giudice deve riscontrare la presenza di una delle tre esigenze cautelari qui elencate.

  2. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena ...

  3. Art. 274 - Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente ...

  4. 12 mag 2020 · 1. Le misure cautelari sono disposte : a] quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova [ 292, 301 ], fondate su circostanze di fatto espressamente ...

  5. 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena ...

  6. Art. 274. Codice di Procedura Penale. D.P.R. n.447/1988. Reati Illeciti Enti. Mostra tutto. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Art. 271. Divieti di utilizzazione. Art. 272. Limitazioni alle libertà della persona. Art. 273.

  7. Codice Procedura Penale > Articolo 274 - Esigenze cautelari. Libro Quarto. Titolo I. Capo I. Articolo 274. Vigente al 1/7/2023. 1. Le misure cautelari sono disposte :