Risultati di ricerca
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (1) di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Art. 1447. (Contratto concluso in stato di pericolo). Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.
10 gen 2020 · Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo XIII – Della rescissione del contratto Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla ...
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata (2045, 2652; 54 c.p.).
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (1) di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.