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  1. Morte dell'appaltatore. La disposizione per la quale il contratto non si scioglie a causa della morte dell'assuntore trova il suo riflesso nella considerazione che, in generale, il contratto d'appalto è stipulato piuttosto con una impresa commerciale che non con la singola persona.

  2. Art. 1674 codice civile: Morte dell’appaltatore. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (1). Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1674. (Morte dell'appaltatore). Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del ...

  4. Art. 1674. (Morte dell'appaltatore). Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del ...

  5. Art. 1674 cc - Morte dell'appaltatore. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del ...

  6. www.altalex.com › documents › altalexpediaAppalto privato - Altalex

    13 set 2023 · Questa tesi pare poi confermata da come è formulato l'art. 1674: "il contratto di appalto non si scioglie con la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata ...

  7. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio [ 81 l.f. ].