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La cessione del credito è disciplinata dall’art. 1260 c.c. e seguenti. La legge stabilisce che i crediti siano liberamente trasferibili senza necessità di consenso del debitore. I limiti di cedibilità sono stabiliti espressamente dalla legge o dalla volontà delle parti.
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Articolo 1261 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)...
- Art. 1263 del c.c
In tema di cessione del credito, la previsione del primo...
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Il creditore (1) può trasferire a titolo oneroso o gratuito (2) il suo credito, anche senza il consenso del debitore (3), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (4) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (5) (6). Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario ...
Art. 1260. (Cedibilita' dei crediti). Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al ...
Nell’ambito dell’art. 1260 c.c. sono individuabili tre casi di incedibilità dei crediti: quando hanno carattere strettamente personale e quando la cessione è vietata dalla legge o...
10 gen 2020 · La natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l’effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto ...
Gennaio 28, 2022 - Art. 1260 - Codice Civile: Cedibilità dei crediti - Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198), anche senza il consenso del debitore (1375), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (447) o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 378, 447, 1261, 1471, 1823 ...
Art. 1260 cc - Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.