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  1. Spiegazione dell'art. 1558 Codice Civile. Diritti dell'accipiens e del tradens rispetto alle cose. Vengono regolati, in questo articolo, nelle essenziali manifestazioni esteriori, la posizione giuridica e i diritti dell 'accipiens e del tradens rispetto alle cose oggetto del rapporto.

  2. Art. 1558 c.c. (Disponibilità delle cose) Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

  3. Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile. Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo (1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (2) (3). succ.

  4. Disponibilità delle cose. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento ( 491 ss., 543 ss. c.p.c.) o a sequestro ( 670 ss. c.p.c.) finché non ne sia stato pagato il prezzo.

  5. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1258 Codice Civile. I precedenti ed il contenuto della norma sulla impossibilità parziale. La parziale impossibilità, non può che produrre la corrispondente estinzione parziale dell'obbligazione.

  6. Articolo 1558 Vigente al 19/4/1942 Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.

  7. Articolo 1558. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finch non ne sia stato pagato il prezzo.