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In caso di violazione dell' art. 193 c. 2, C.d.S., entro 60 giorni dalla notifica del verbale, può essere avanzata richiesta di dissequestro direttamente al Comando dell'Organo accertatore. Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore oppure dal proprietario del veicolo.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 213, comma 5, Codice della Strada, così come modificato dalla L. 1 dicembre 2018, nr. 132, i veicoli di cui ai sotto indicati elenchi, oggetto di sequestro amministrativo per violazioni al Codice della Strada, sono attualmente custoditi presso le segnalate depositerie.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area III della Prefettura a mezzo e-mail sequestri.pref_roma@interno.it o ai seguenti n. telefonici: 06- 67295105/5106/5142
Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura, individuata dall'Organo accertatore e, ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia.
Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio - Caratteristiche delle funzioni. CAPO UFFICIO DI STAFF. Dirigente: Viceprefetto dott.ssa Vittoria CERNI. Ubicazione dell'Ufficio: Via Stendhal n.1 - Roma, 2° piano. Contatti.
Qualora l'autore della violazione o uno dei soggetti con il medesimo obbligati non provvedano ad assumere la custodia del veicolo sequestrato entro 5 giorni a far data dalla relativa pubblicazione, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia maturate, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente Italsoccorso S.r.l.
14 set 2021 · In caso di sequestro del veicolo, le spese di custodia, come quelle di recupero del mezzo, devono essere sempre pagate da chi ha violato le norme del Codice della strada o, comunque, dal proprietario.