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    • II, sentenza n. 18292 del 19 settembre 2016)
    • I, sentenza n. 20868 del 15 ottobre 2015)
    • III, sentenza n. 19266 del 12 settembre 2014)
    • I, sentenza n. 19452 del 9 novembre 2012)
  1. L'articolo 1282 del codice civile regola la produzione degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, salvo casi diversi. Il sito La Legge per tutti offre il testo, il commento e la giurisprudenza annotata di questo articolo.

    • II, sentenza n. 18292 del 19 settembre 2016. n. 19452/2012. La liquidità e l’esigibilità del credito, necessari perché questo produca interessi ai sensi dell’art.
    • I, sentenza n. 19452 del 9 novembre 2012. n. 8298/2011. Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c’è bisogno che il giudice pronunci un’apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall’efficacia esecutiva del titolo.
    • III, sentenza n. 8298 del 12 aprile 2011. n. 24821/2008. A norma dell’art. 336 c.p.c., la sentenza di riforma resa in grado d’appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente — in tutto o nei limiti dei capi riformati — dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello — determinando il nuovo assetto degli interessi — segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata.
    • II, sentenza n. 24821 del 8 ottobre 2008. n. 4587/2008. Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell’art.
  2. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1282. (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

  3. L'articolo 1282 del Codice civile regola i diritti e le condizioni degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro. Il testo originale e il commento online sono disponibili sul sito Filodiritto.com.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1282 - Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie - I crediti liquidi ed esigibili (1499) di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (1224), salvo che la legge (506, 669, 1207, 1499, 1714, 1815, 2033, 2036, 2151, 2154) o il titolo stabiliscano diversamente (2948, n. 4; 5, 105 l. camb.; 7 l. ass ...

  5. Art. 1282. (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.