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  1. 27 mar 2024 · L'articolo spiega le condizioni e i limiti della garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera. Il committente deve denunciare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in due anni dalla consegna.

  2. Il sito spiega il contenuto e le conseguenze dell'articolo 1667 del codice civile, che regola la garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera. Offre anche commenti, giurisprudenza e riferimenti normativi.

  3. 21 giu 2019 · L'articolo 1667 c.c. disciplina la garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera, sottoposta a condizioni di accettazione, riconoscimento e denuncia. Si analizza la natura, i caratteri e le eccezioni di questa responsabilità contrattuale speciale.

  4. 10 gen 2020 · La disciplina che, con riguardo all’appalto, l’articolo 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d’opera.

    • La Verifica dell'Opera E La Sua Accettazione
    • La Riconoscibilità Delle Difformità E Dei Vizi
    • Vizi Palesi E Vizi Occulti
    • La Denuncia Delle Difformità E Dei Vizi dell'Opera: Tempi E Forme
    • Prescrizione dell'azione E Conseguenze Della Presenza Di Vizi O Difformità

    [Torna su] Al fine di agevolare il riscontro di tali difetti, l'art. 1665 dispone che il committente, prima della consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. All'esito di tale verifica, il committente può accettare l'opera senza riserve: in tal caso, egli perde il diritto a far valere la garanzia, se le difformità o i vizi erano da lui con...

    [Torna su] Con riguardo alla riconoscibilità delle difformità e dei vizi, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza è oscillante sul grado di competenza esigibile dal committente. Alcune pronunce più risalenti propendono per un'accezione tecnica della riconoscibilità: per non perdere il diritto alla garanzia e la connessa facoltà di denunzia, ...

    [Torna su] In base a quanto sopra descritto, è possibile affermare che per contestare i vizi palesi, cioè quelli conosciuti o riconoscibili di cui al primo comma dell'art. 1667 c.c., non occorre specifica denuncia, essendo sufficiente la mancata accettazione dell'opera o la sua accettazione con riserva. I vizi occulti, invece, cioè quelli non ricon...

    [Torna su] A norma del secondo comma dell'art. 1667 c.c., "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta". La natura di termine decadenziale fa sì che esso non sia suscettibile di sospensione o di interruzione, né sia rilevabile d'ufficio in giudizio. La denuncia è u...

    [Torna su] L'azione di garanzia contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto in giudizio per il pagamento, però, può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato le difformità o i vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta ed entro i due anni dalla consegna. Quanto al...

  5. 2 giorni fa · La garanzia per vizi e difformità dell'opera è un obbligo dell'appaltatore nei confronti del committente previsto dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile. Scopri il contenuto, le forme e le limitazioni della garanzia e le tutele per l'appaltatore.

  6. Art. 1667 c.c. (Difformità e vizi dell'opera) L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.